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CENTRALE A BIOMASSE: IL CONSIGLIO DI STATO LEGITTIMA LA DECISIONE DEL COMUNE

22.07.2016

IL SINDACO RENDE NOTO CHE



IL CONSIGLIO DI STATO CON SENTENZA DEL 5 MAGGIO 2016, DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 LUGLIO U.S., RICONOSCE LA LEGITTIMITA’ DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE NELL’AVER DISPOSTO IL DINIEGO AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UNA CENTRALE A BIOMASSE NEL PROPRIO TERRITORIO



Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Pasquale Monteleone e dall’Amministrazione Comunale per l’esito positivo della vicenda, in merito ad una problematica che ha interessato particolarmente la popolazione, l’apposito comitato e le associazioni locali.



VICENDA



Il Comune di Torremaggiore con provvedimento del 7.5.2013,a firma del responsabile del Servizio Urbanistica comunale, aveva intimato alla Società M.P.A. srl. di non eseguire i lavori aventi ad oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentata a biomassa (della potenza di 999 Kw in assetto cogenerativo), da realizzare nell’agro di Torremaggiore in contrada Pagliara Vecchia. La società in parola non solo si opponeva, impugnando presso il TAR della Puglia il provvedimento comunale, ma aveva chiesto anche il risarcimento di danni subiti. Con atto successivo, la stessa aveva chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale del Settore Tecnico comunale n. 300 del 21.5.2014, che poneva in essere la conclusione del procedimento inerente l’approvazione della P.A.S. (procedura abilitativa semplificata) per la costruzione di quell’impianto progettato dalla Società M.D.A. in contrada Pagliara Vecchia.

Il diniego del Comune era sostenuto dalla seguente motivazione: “il progetto in esame non è suscettibile di procedura semplificata ma di Autorizzazione Unica, in quanto le opere di che trattasi ricadono in due comuni limitrofi e precisamente, Torremaggiore e S. Paolo di Civitate, ai sensi della  Legge regionale n.25/2012”.

Il Tar, esprimendosi, ha dichiarato improcedibile per difetto di interesse il ricorso introduttivo della Società M.D.A. Inoltre, ha riconosciuto giusta l’applicazione della normativa regionale da parte del Comune di Torremaggiore e, quindi, dichiarando l’infondatezza del ricorso, respingeva le censure di violazione di legge ed eccesso di potere, ipotizzate dalla ditta ricorrente ai danni del Comune.

Infine, ha ritenuto legittima la scelta operata del Comune di Torremaggiore nel rispetto del regolamento della Regione Puglia sull’attuazione del PUTT (Piano Urbanistico Territoriale Tematico), in quanto, la Regione aveva recepito il disposto del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2010, indicando le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili e salvaguardava per l’integrità dei siti e del loro assetto geomorfologico gli ambiti territoriali concernenti i corsi d’acqua e i tratturi (che nel caso specifico è il braccio Nunziatella-Stignano).

A questo punto, la Società M.P.A., soccombente, ha impugnato la decisione del TAR criticandola sotto ogni profilo e nel 2015 riproponeva le sue tesi in appello contro il Comune di Torremaggiore presso il Consiglio di Stato.

La Sezione Quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, presieduta dal giudice Patroni Griffi, in data 5 maggio 2016 e depositata in segreteria il 7 luglio u.s., pronunciandosi sull’appello lo ha respinto e da ciò consegue la reiezione anche dell’istanza risarcitoria, in quanto si è dimostrato che gli atti gravati non sono affetti da alcuna illegittimità.


Ufficio Segreteria del Sindaco

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