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COVID-19 - Ordinanza della Regione Puglia n. 336 del 13.8.2020

13.08.2020

IL SINDACO DOTT. EMILIO DI PUMPO rende noto alla Cittadinanza l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 336 del 13/08/2020.


Ecco uno stralcio del contenuto:


ART. 1


1- Con decorrenza dal 13 agosto​, è fatto obbligo sull’intero territorio


regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) ​in


tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni,


anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, ​non sia


possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza


di sicurezza ​di almeno un metro, ​afferendo il prescritto obbligo


all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati.


Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché


i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso


continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con


i predetti.


2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero


mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in


materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al


contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza


adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.



ART. 2


1. Con decorrenza dal 13 agosto​, gli utenti di discoteche, sale da ballo


e locali assimilati hanno l’obbligo di usare protezioni delle vie


respiratorie (mascherine con le caratteristiche di cui all’art.1 co.2)


sempre, anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire


continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di 2


metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali,


www.regione.puglia.it Pagina 3


afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale


dei medesimi utenti;



2. Gli esercenti, all’ingresso dei predetti locali, hanno l’obbligo di


rilevare la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di


temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre una adeguata


informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i


clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita


segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a


eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il


rispetto delle misure di prevenzione.


3. Rimangono ferme tutte le altre misure relative alle attività di


intrattenimento danzante all’aperto di cui alle Linee Guida regionali


adottate con ordinanza 283/2020.


 


VEDI: ORDINANZA N. 336/2020 DELLA REGIONE PUGLIA



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