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COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
Descrizione:

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, del permesso/carta di soggiorno, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Si precisa che per cittadino straniero, si intende, esclusivamente il cittadino extracomunitario.

 

MODULISTICA:
Ufficio: Servizio di Polizia Municipale - Ufficio AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO INTERNO POLIZIA LOCALE
Responsabile: Antonio COCCA
RIFERIMENTI NORMATIVI ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286
Soggetto a cui rivolgersi se l'ufficio competente non risponde entro i termini (c.d. potere sostitutivo) SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa GAVINA PINTUS



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