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Atti e documenti

Tipologia atto: Elezioni

Data: 11.08.2020

Oggetto: VOTO DOMICILIARE ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITA'

Descrizione:

 

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per il referendum, nell’ambito dell’intero territorio nazionale; per le elezioni regionali, nell’ambito del territorio della regione; per l’elezione suppletiva del Senato, in uno dei comuni ricompresi nell’ambito del collegio uninominale; per il comune, nell’ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 11 agosto e lunedì 31 agosto 2020. Tale ultimo termine (31 agosto), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
I dirigenti delle aziende sanitarie locali saranno sensibilizzati affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Nei casi di concomitante svolgimento con il referendum di consultazioni elettorali, sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art.56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

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